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Denominazione, Sede:
Art. 1
Con la denominazione “Associazione pittori e scultori ticinesi”
viene istituita un’ associazione di diritto privato, con sede a
Sonvico, ai sensi degli art. 60 e ss. del C.C.S.
L’associazione è apartitica e aconfessionale.
Il
locale di riunione viene designato dal Comitato.
Durata:
Art. 2
La
durata dell’associazione è limitata.
Scopo:
Art. 3
L’associazione è un’entità giuridica senza fine di lucro ed ha quale
scopo la riunione di artisti, simpatizzanti e sostenitori per la
propaganda e la promozione di attività artistiche e culturali, con
particolare indirizzo alle espressioni artistiche e figurative,
scultoree e affini.
Appartenenza:
Art. 4
-
Possono
diventare membri dell’associazione persone abitanti e operanti
in Ticino, Mesolcina e regione insubrica, nella forma di:
-
soci attivi
-
soci
sostenitori
-
soci
simpatizzanti
-
i nuovi soci,
fuori cantone e regione insubrica, saranno ammessi dopo esame da
parte del Comitato.
Ad essi verrà richiesta una quota annua stabilita dal Comitato e
ratificata dall’assemblea (dal 2000 in frs. 70.-). I giovani
sotto 18 anni sono esenti.
Art. 5
Il
Comitato propone all’assemblea generale i membri onorari e
meritevoli.
Diritto di voto:
Art. 6
All’assemblea generale ogni membro ha diritto di voto conformemente
all’articolo 4.
Dimissioni - Esclusione:
Art. 7
Estinzione: l’appartenenza all’associazione si estingue:
-
a seguito di
dimissioni scritte al Comitato
-
per radiazione
da parte del Comitato, per mancato pagamento della quota
sociale, entro il 31 marzo dell’anno in corso.
-
per espulsione
a seguito di condotta che compromette la dignità
dell'associazione o lesione allo statuto. Decisione presa a
maggioranza del comitato.
Organizzazione:
Art. 8
Gli organi dell’associazione sono:
-
l’assemblea generale
-
il Comitato
-
i revisori dei conti
Convocazione assemblea:
Art. 9
L’assemblea generale è organo supremo dell’associazione, e viene
convocata ordinariamente una volta all’anno entro la fine dello
stesso.
Potrà essere convocata straordinariamente su decisione del Comitato
in carica, o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi
diritto di voto.
In
quest’ultimo caso le trattande dovranno venire esposte nella
richiesta.
Competenze:
Art. 10
Sono di competenza dell’assemblea generale:
-
la nomina del Comitato
-
la nomina del presidente
-
la nomina dei revisori dei
conti
-
l’approvazione del protocollo
annuale
-
esame e approvazione dei
conti dell’esercizio
-
l’esame delle proposte del
Comitato e dei soci
-
al più tardi sette giorni
prima dell’assemblea generale ordinaria, ogni membro può
sottoporre al Comitato delle proposte da mettere in votazione,
le quali vanno formulate per iscritto.
-
la determinazione della quota
sociale
-
la modifica degli statuti
conformemente all’art. 18
Convocazione:
Art. 11
L’ordine del giorno con le trattande deve venire spedito ai soci
almeno tre settimane prima dell’assemblea generale, nel quale deve
sempre prevedere la trattanda “eventuali”
Delibere:
Art. 12
Le
delibere dell’assemblea generale sono prese a maggioranza semplice,
qualunque sia il numero dei soci presenti.
Fanno eccezione, la revisione dello statuto e lo scioglimento dell’
associazione per 2/3 dei soci presenti.
L’assemblea delibera normalmente per alzata di mano, in caso di
parità dei voti, quello del presidente vale il doppio.
Esercizio annuale:
Art. 13
L’esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre.
Comitato:
Art. 14
Il
Comitato è composto da tre membri
Il
presidente é nominato dall'assemblea.
L'assemblea nomina
anche un primo subentrante nel
comitato.
Il Comitato resta
in carica due anni ed é rieleggibile.
Esso evade tutti gli affari dell’associazione che gli sono affidati
dagli statuti o dall’assemblea. Esso è autorizzato ad evadere di
propria iniziativa affari di minore importanza, dandone conoscenza
alla prossima assemblea dei soci.
Il
Comitato designa al suo interno, il vicepresidente, il segretario e
il cassiere, e decide a maggioranza dei membri presenti.
Il
presidente con i membri del Comitato dirige l’associazione e tutte
le riunioni, rappresenta l’associazione verso l’esterno e la vincola
verso terzi con la firma congiunta del segretario o del cassiere.
Il
vicepresidente sostituisce il presidente in sua assenza.
Il
segretario evade la corrispondenza, redige i protocolli, i verbali
delle sedute del Comitato e dell’assemblea, e l’elenco dei membri.
Il
cassiere si occupa della cassa e della contabilità, con diritto di
firma collettiva con il presidente.
Il
comitato è autorizzato in casi speciali a costituire delle
commissioni ad hoc, o speciali.
Revisori:
Art. 15
I
revisori sono convocati dal cassiere per esaminare i conti
dell’associazione prima dell’assemblea generale, e ne fanno rapporto
alla stessa, il loro mandato dura 2 anni e sono rieleggibili.
Contributi:
Art. 16
Le
entrate dell’associazione sono costituite da:
-
quote sociali
-
versamenti dei soci del 10%
sul prezzo base delle opere vendute durante le estemporanee
-
altri proventi, donazioni,
ecc....
Spese:
Art. 17
Per gli impegni dell’associazione garantisce solo il suo patrimonio.
E’
esclusa ogni responsabilità di ogni singolo membro.
I
membri onorari sono esenti dalle quote sociali.
I
mezzi finanziari non utilizzati per l’ordinaria amministrazione
possono servire per sovvenzionare: riunioni, ricreazioni e attività
socioculturali, organizzazione di esposizioni collettive per i soci
attivi, a scelta del Comitato.
Statuti:
Art. 18
Per tutto quanto non previsto da questi statuti, si applicano gli
articoli 60 e seguenti del CCS.
La
revisione degli statuti può venire decisa dall’assemblea generale
con il voto del 2/3 dei presenti.
La
proposta di una nuova formulazione deve venire comunicata ai membri
almeno tre settimane prima dell’assemblea generale.
Scioglimento:
Art. 19
Lo
scioglimento dell’associazione deve venire formulata nelle trattande
all’ordine del giorno, e necessita del consenso di almeno dei 2/3
dei presenti aventi diritto di voto, il Comitato si occupa della
liquidazione e un eventuale patrimonio andrà a favore di enti di
diritto pubblico, scelto dalla maggioranza dei soci presenti, cioè i
2/3.
Estemporanee:
Art. 20
Nelle estemporanee si possono esporre:
-
l’opera eseguita il giorno
stesso
-
più un’opera supplementare di
propria scelta.
Le opere esposte non possono superare il totale di due per
artista, compresa l’opera eseguita il giorno dell’estemporanea.
L’associazione non si tiene responsabile per eventuali furti
delle opere durante le estemporanee.
Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea generale tenutasi
a Cadro il 21 novembre 1998 e la denominazione mutata ed approvata
in assemblea del 20 novembre 1999; l'art. 7 b) e c) sono stati
modificati il 23.11.2001.
Successivamente aggiornati all'art. 14, in assemblea generale del
26.11.2005
Successivamente
aggiornato all’art.13, in assemblea generale del 06 febbraio 2010
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Il presidente:
Casimiro
Piazza |
La
segretaria
Alexandra Von Burg |
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